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Il debitore ha fatto opposizione? Così proseguite come creditori
Il debitore ha fermato la vostra esecuzione con una frase. Ora tocca a voi: con l'istanza di rigetto fate togliere l'opposizione dal giudice – spesso più rapido ed economico di un processo.
Le due vie del rigetto
- Rigetto definitivo (art. 80 LEF): avete una sentenza esecutiva o una decisione equiparata (anche: transazione giudiziaria, determinate decisioni amministrative). Il debitore non può quasi più eccepire nulla – solo estinzione, dilazione o prescrizione, provate per documento (art. 81 LEF).
- Rigetto provvisorio (art. 82 LEF): vi basta un riconoscimento di debito firmato – ad es. un contratto di mutuo, compravendita o locazione sottoscritto, per un importo determinato.
Importante: una semplice fattura non basta come riconoscimento di debito. Prima dell'istanza verificate che il vostro documento provi l'obbligo di pagamento e l'importo con la firma del debitore.
Come si svolge la procedura
- Presentare l'istanza al giudice del luogo dell'esecuzione (procedura sommaria, art. 251 CPC) – con conclusioni, breve motivazione e allegati (copia del precetto, titolo).
- Versare l'anticipo delle spese (secondo il valore litigioso; in caso di successo le spese vanno alla controparte).
- Il giudice decide di regola senza udienza, sulla base degli atti.
- Ottenuto il rigetto: domanda di continuazione all'ufficio d'esecuzione – l'esecuzione prosegue (pignoramento/fallimento).
Dopo il rigetto provvisorio
Il debitore può promuovere entro 20 giorni l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 LEF). Se non lo fa, il rigetto diventa definitivo. Per questo il rigetto provvisorio conviene particolarmente: molti debitori non agiscono – e voi avete il vostro titolo.
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Con intestazione corretta, conclusioni e motivazione – provvisorio o definitivo, in italiano o tedesco.
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- Quanto costa la procedura giudiziaria?
- Le spese giudiziarie dipendono dal valore litigioso (spesso alcune centinaia di franchi) e in caso di successo sono poste a carico della controparte.
- Quanto dura il rigetto?
- Nella procedura sommaria di regola da poche settimane a pochi mesi – nettamente più rapido di un processo ordinario.
- E se non ho un titolo?
- Senza sentenza e senza riconoscimento di debito firmato resta l'azione giudiziaria (azione di riconoscimento del debito, art. 79 LEF). Per questa via raccomandiamo l'assistenza di un avvocato o il nostro servizio «Verificato personalmente».
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